Art. 94.
(Interdizione dai pubblici uffici - Attività lavorative consentite).

      1. All'articolo 28 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «L'interdizione dai pubblici uffici non preclude lo svolgimento presso amministrazioni pubbliche di semplici mansioni d'ordine, nonché la prestazione d'opera meramente materiale, non trattandosi di attività di pubblico servizio».